Aprile 28, 2024

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L’Italia attua per prima l’azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori | Jones Day

L’Italia attua per prima l’azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori |  Jones Day

Recepimento italiano della Direttiva UE 2020/1828, D.Lgs. n. 28/2023 (l'”Azione di rappresentanza”) creerà un pacchetto “New Deal per i consumatori”, conferendo loro ampi diritti di soccorso in un’ampia gamma di settori. In definitiva, l’ordinanza, che entrerà in vigore il 25 giugno 2023, aumenterà il rischio di contenzioso per le aziende.

“Consumatori per la prima volta”interessi collettivi,“contro”Diritti soggettivi”, è espressamente autorizzato e tutelato dall’a Temporaneo Azione strumentale, rappresentativa, che ha apportato modifiche significative al quadro normativo nazionale del consumatore. I consumatori godranno ora di speciali e ampi diritti di soccorso che corrono paralleli all’azione collettiva, disciplinata dal diritto processuale civile italiano.

Gli interessi collettivi dei consumatori possono essere portati esclusivamente dinanzi alla Divisione Speciale Commerciale di qualsiasi tribunale civile competente e “Istituzioni ammissibili“Registrato presso le autorità locali o europee competenti senza alcun mandato specifico da parte del consumatore. Tali organismi competenti sono lieti di perseguire aziende e/o professionisti privati ​​o pubblici (“Professionisti”) nelle seguenti aree, tra le altre: pratiche commerciali sleali, prodotti di consumo garanzie, pubblicità ingannevole, trasporti, energia elettrica, gas, turismo, e-commerce, servizi digitali, sicurezza dei dati, sicurezza dei prodotti e degli alimenti, assicurazioni e fondi di investimento.

Affinché l’azione rappresentativa sia ammissibile, le organizzazioni qualificate devono identificare con precisione il gruppo di consumatori rappresentato. La giurisdizione, la legge applicabile e qualsiasi finanziamento di terzi devono essere chiaramente indicati nella dichiarazione di reclamo.

Possono essere richiesti provvedimenti ingiuntivi e/o risarcitori. Se viene invocata la prima, le aziende aventi diritto possono ottenere ordinanze di sospensiva nei confronti dei professionisti, emettere eventuali condanne nei loro confronti e presentare istanza di ordinanze provvisorie urgenti, solo dopo 15 giorni fuori dal formale giudizio. – Avviso di rinuncia. Quando quest’ultima è esecutiva, il risarcimento può essere riconosciuto solo se la causa è ammissibile e gli enti aventi diritto dimostrano che sussistono diritti risarcitori simili in tutto il ramo rappresentato.

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Fino all’ultima udienza, le società e i professionisti abilitati possono presentare al tribunale una proposta di conciliazione paritetica, che si prevede venga accolta dal tribunale in ogni momento, purché non contrasti con norme inderogabili di legge o imponga obblighi ragionevolmente impossibili . Per agire sulla situazione.

L’AZIONE DI RAPPRESENTANZA NON PREGIUDICA I RIMEDI INDIVIDUALI DEL CONSUMATORE. Dal 25 giugno 2023 potranno essere avviati in Italia i procedimenti rappresentativi per le violazioni verificatesi a partire da tale data.

Dal 25 giugno 2023, la data di entrata in vigore si applicherà a tutti gli Stati membri dell’UE, e molte leggi procedurali interne devono ancora essere approvate, e nelle prossime settimane si prevede molta attenzione e attività su questo nuovo, potente strumento di soccorso.