Marzo 28, 2024

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Iscrizione dei lavoratori extracomunitari in Italia: la procedura semplificata

Iscrizione dei lavoratori extracomunitari in Italia: la procedura semplificata

Circolare del 5 luglio 2022 n. Con 3, l’Ispettorato nazionale del lavoro italiano chiarisce le ultime novità nella procedura di verifica per l’ingresso dei lavoratori non comunitari in Italia.

In vigore dal 22 giugno, il decreto-legge n. Art. 44 del 73/2022, DPR n. L’articolo 30-bis del 394/1999 ha introdotto la procedura semplificata per le verifiche di cui al comma 8. Assegni inviati all’Ufficio Immigrazione (Sportello unico per l’immigrazione) la regolarità, completezza e pertinenza della documentazione presentata dal datore di lavoro per il rilascio dell’autorizzazione all’assunzione di lavoratori non comunitari.

1. Cosa offre la semplificazione?

In relazione agli ingressi previsti per il 2021 e 2022, la semplificazione prevede un diverso meccanismo di verifica del “rispetto dei requisiti del CCNL applicabili alla fattispecie e dell’adeguatezza del numero delle domande presentate”. Nello stesso periodo, dal medesimo datore di lavoro, in relazione alla propria capacità economica e alle esigenze dell’impresa, in relazione agli obblighi salariali e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tali verifiche sono fornite in via esclusiva ed imparziale alle eventuali ispezioni in loco da parte del presente Ispettorato di concerto con l’Agenzia delle Entrate (Ispettorato) al fine di agevolare le procedure.Agenzia delle Entrate):

  • Gli ispettori del lavoro devono adempiere all’obbligo di segnalazione alle ultime due categorie di professionisti, fatti salvi i professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti e Avvocati del Lavoro o Dottori Commercialisti e Professionisti Contabili;
  • Per le organizzazioni dei datori di lavoro che sono relativamente altamente rappresentative a livello nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce poteri.

Ulteriormente semplificato dall’art. 44 in esame è previsto al comma 5, che esclude la presentazione di atti di notorietà concernenti istanze presentate da società di relativamente elevata rappresentatività a livello nazionale che hanno sottoscritto apposita nota con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’intesa che si impegnano a garantire che i propri membri rispettino i requisiti di cui al comma 1.”

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L’eventuale sottoscrizione del protocollo in questione consentirebbe di concedere i permessi esclusivamente sulla base di una richiesta avanzata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, conservando comunque per un minimo di cinque anni i documenti utilizzati. Finalità dei controlli in questione.

2. Criteri da seguire per le verifiche

Le verifiche delle domande di immigrazione in questione dovrebbero considerare i seguenti criteri:

  • Per capacità finanziaria si intende la capacità dell’azienda di sostenere tutti i costi di assunzione relativi al numero di dipendenti richiesto e di mantenere nel tempo una struttura patrimoniale equilibrata per consentirle di operare in modo equilibrato;
  • Equilibrio economico-finanziario, ovvero la capacità dell’impresa di operare in condizioni che le consentano di recuperare dal proprio reddito le obbligazioni di pagamento precedentemente assunte e gli investimenti necessari, nonché la quantità minima di ricchezza consumata. corso di azione;
  • Fatturato, che è la somma dei ricavi percepiti dall’impresa dalla vendita di beni e/o dalla prestazione di servizi per i quali viene emessa fattura;
  • Numero di dipendenti da intendersi come unità di dipendenti medi assunti con contratto di lavoro da almeno gli ultimi due anni;
  • Il tipo di attività svolta dall’azienda ne indica il carattere continuativo o stagionale.

3. Verifiche da fare

In relazione a tali elementi, si segnala che le relative verifiche devono essere interconnesse e, nel dettaglio, si ritiene possibile ricorrere a indicazioni già contenute nell’art. DM 9 del 27 maggio 2020, “Requisiti reddituali del datore di lavoro” interessati ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. Decreto-Legge n. 103. 34/2020 (modificato dalla Legge n. 77/20202).

In particolare, per quanto riguarda la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, è necessario verificare, in relazione a ciascun lavoratore dipendente, un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. Una dichiarazione dei redditi recente o un bilancio recente.

Tuttavia, l’adeguatezza della capacità economica deve essere valutata dal numero di domande presentate dallo stesso datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro e degli orari di lavoro medi indicati dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. Spese pagate dallo stesso Ministero.

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Per il settore agricolo, la tipologia di analisi risultante dalla dichiarazione IVA può tenere conto di indici di efficienza economica, fatturato netto appalti o dichiarazione IRAP e, se necessario, considerare contributi sociali documentati. Fornendo sistemi.

4. Documenti da ricevere

Gli elementi di cui sopra, inoltre, costituiscono il patrimonio informativo minimo per effettuare le necessarie valutazioni. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggiore consapevolezza del giudizio, si ritiene che l’organizzazione professionale e datoriale debba inoltre ottenere:

Documento Regolatorio dei Contributi (DURC), che può fornire la conoscenza dell’assenza di debiti verso gli enti previdenziali;

  • Una dichiarazione del datore di lavoro/legale rappresentante dell’azienda circa lo stato di ignoranza delle indagini e l’assenza di condanne, se non definitive, per reati contro la sicurezza e la dignità dei lavoratori;
  • Una dichiarazione di assenza nei confronti del datore di lavoro/rappresentante legale della società e del preposto alla gestione dei dipendenti, se diverso dal preposto alla gestione, delle violazioni punibili con la sanzione amministrativa specificata negli ultimi due anni. 12/2002 (sostituendo dalla L. n. 73/2002) sull’occupazione dei lavoratori irregolari di cui all’articolo 3 del decreto-legge;
  • Viene richiesta una dichiarazione del datore di lavoro/rappresentante legale dell’azienda rispetto all’anno precedente in merito ai requisiti alla base della richiesta di permessi e ai nuovi e sostanziali obblighi contrattuali (es. ottenimento di nuovi ordini e/o contratti) che giustifichino un maggior numero di permessi;
  • Non sono state presentate richieste di ulteriore conferma ad altri professionisti o associazioni o, se presentate, dichiarazione del datore di lavoro/legale rappresentante dell’azienda sul numero dei lavoratori coinvolti e sugli indicatori dei loro risultati.

5. Liberatoria di conferma

In caso di esito positivo delle verifiche e dell’acquisizione degli elementi di cui alle lettere precedenti, verrà rilasciata una attestazione, che il datore di lavoro dovrà predisporre con la domanda di lavoro del lavoratore straniero o con le domande già presentate. Per il 2021, alla firma del contratto di residenza.

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In base alla dichiarazione giurata, il dichiarante deve presentare documenti verificati e argomentare in dettaglio sotto la responsabilità anche penale del dichiarante. Tuttavia, al fine di semplificare eventuali valutazioni, è necessario che un’organizzazione professionale e impegnata conservi i documenti pertinenti per un periodo non inferiore a cinque anni.

6. Uso delle semplificazioni

Il Legislatore rileva inoltre che tali disposizioni non si applicheranno alle domande per il 2021 dove le verifiche siano già state effettuate da un ispettore qualificato. Per le altre domande già presentate in relazione al 2021, “L’attestazione sarà presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. “Queste istanze verranno comunque conteggiate ai fini del numero totale di file di quota.

Tuttavia, «la norma in materia di verifica dell’idoneità alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro la cui autosufficienza sia limitata da una malattia o da un’invalidità che intenda assumere uno straniero. Il lavoratore dipendente sia per l’anno 2021 che per 2022″.

7. Prove su requisiti e procedure

Infine, il provvedimento in esame evidenzia la possibilità per l’Ispettorato, unitamente all’Agenzia delle Entrate, di effettuare le verifiche sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall’articolo 44. Fornito dalla competente Direzione Centrale per la Sicurezza, Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro. Qui puoi trovare Modello di determinazione possono essere utilizzati ai fini della procedura in questione.

8. Quadro normativo

Regolamentazione locale

Ordini:

Codici:

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