sabato, Ottobre 5, 2024

Adeguamento prezzo di borsa Italia e loro impatto su IVA e DAC6

I gruppi multinazionali generalmente seguono le variazioni del tasso di cambio (TP) e fissano i prezzi tra le società per beni o servizi che possono essere scambiati su base regolare, consentendo così alle transazioni di soddisfare i requisiti di libera concorrenza.

In generale, l’adeguamento TP dovrebbe essere implementato utilizzando metodi di profitto della transazione. A differenza dei metodi di transazione tradizionali, i metodi basati sul profitto misurano l’utile operativo netto da transazioni limitate e confrontano i profitti di società terze che effettuano transazioni comparabili; Pertanto non esaminano i termini e le condizioni di operazioni specifiche.

Sviluppi recenti mostrano che l’adeguamento del TP sta avendo un impatto al di là delle questioni relative all’imposta sul reddito delle società.

L’adeguamento TP è stato oggetto di diverse recenti sentenze dell’Agenzia delle Entrate volte a rispondere a specifiche richieste dei contribuenti in merito al trattamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Appropriato giudizio è stato reso su specifica richiesta volta a comprendere se l’adeguamento TP rientri negli obblighi di segnalazione previsti dal DAC 6 Act.

Adeguamento prezzo di trasferimento e IVA

La discussione sull’impatto delle rettifiche TP sul trattamento IVA delle operazioni di base ha coinvolto esperti fiscali a livello europeo ed è stata analizzata in dettaglio in due documenti; Foglio di lavoro 923 Documento emesso dalla Commissione Europea del 2017 e dal VAT Expert Panel della Commissione Europea, VEG n. 071 / Rev 2, “Potenziali implicazioni IVA del prezzo di trasferimento”18 aprile 2018.

I documenti dell’UE seguono i principi di base dell’IVA e concludono che l’adeguamento TP avrà un impatto sulla base imponibile IVA dell’operazione e, pertanto, aumenterà o diminuirà il prezzo di vendita di beni o servizi ai fini dell’IVA. Le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente:

  • In contanti o in natura, dovrebbe essere presa in considerazione l’adeguamento dei margini di transazione;
  • Possono essere identificate distribuzioni di beni o servizi relativi alla revisione;
  • Ci dovrebbe essere un “collegamento diretto” tra l’adeguamento del TP e la consegna di beni o servizi.

Pertanto, in assenza del “collegamento diretto” di cui sopra, l’adeguamento TP non è soggetto ad IVA in quanto la politica TP mira a definire il profitto minimo garantito per soddisfare la politica di libera concorrenza e non in revisione. Prezzo specifico di beni o servizi.

Tuttavia, lo stesso documento del gruppo di esperti sull’IVA afferma che l’adeguamento del TP non dovrebbe avere un impatto negativo sull’IVA sulle imprese e, in particolare, gli errori che possono verificarsi nel trattamento dell’IVA non dovrebbero comportare sanzioni o interessi di mora. Inoltre, vi è la raccomandazione che ogni eventuale verifica non debba in alcun modo ostacolare il diritto di recesso e/o la detrazione dell’IVA derivante dall’adeguamento.

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La normativa italiana in materia di IVA non prevede disposizioni o riferimenti specifici in merito agli effetti collaterali IVA delle rettifiche TP. Di conseguenza, è emersa una notevole incertezza tra i gruppi multinazionali e, durante l’audit, le società potrebbero subire conseguenze negative con potenziali attività criminali.

In particolare, se i revisori fiscali non sono d’accordo con l’applicazione dell’IVA su alcuni conguagli TP, possono negare alla società che riceve gli adeguamenti TP il diritto di esenzione, chiedere il rimborso dell’IVA e infliggere una sanzione dal 90% al 180%. .

Inoltre, se l’Agenzia delle Entrate non accoglie la decisione delle parti di considerare l’operazione oltre il limite IVA, può impugnare l’emissione della fattura, con conseguente sanzione per tale omissione (dal 90% al 180% dell’IVA), e per dichiarazione fraudolenta (e oltre il 90%).Fino al 180%).

I revisori fiscali utilizzano sanzioni in caso di impugnazione; E l’abrogazione di tali sanzioni è innescata dall’incertezza delle disposizioni di legge, solitamente concesse dai giudici tributari nel contenzioso. Per questo i contribuenti cercano di evitare potenziali rischi presentando specifiche richieste all’Agenzia delle Entrate per avere risposte nel loro caso.

L’Agenzia delle Entrate ha ad oggi emesso tre sentenze su questo particolare argomento, l’ultima Dominante Rilasciato il 30 dicembre 2021.

Con questa recente sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto alle società italiane di fornire ad alcune controllate estere indicazioni relative all’adeguamento TP al rialzo per aumentare il prezzo della merce venduta. Del gruppo.

Per stabilire se tali rettifiche siano congrue ai fini dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha verificato se tali rettifiche potessero essere considerate: (i) corrispettivo per una nuova operazione di distribuzione; Oppure (ii) un aumento della base imponibile IVA sulle operazioni di fornitura originarie.

Nell’affrontare la prima analisi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che, in assenza di un nesso diretto tra l’adeguamento e la nuova operazione di consegna, la fattispecie non rientrerebbe nell’ambito della vendita/consegna di merce nuova. L’Agenzia delle Entrate è giunta a tale conclusione riconoscendo che le modifiche sono state apportate solo per collocare la retribuzione degli enti regolati nel proprio perimetro di analisi di benchmark, senza possibilità di qualificarsi per una particolare operazione di fornitura. Il numero di regola di tale agenzia di analisi. 60 è conforme, che è nel 2018.

Nel secondo caso, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato se le rettifiche alle operazioni di distribuzione iniziale (ex art. 13 TU IVA) potessero essere considerate un adeguamento al rialzo della base imponibile IVA.

Nell’affrontare questa seconda analisi, l’Agenzia delle Entrate si è basata sulle indicazioni del Foglio di lavoro IVA 923 della Commissione Europea e ha concluso che i tre requisiti non erano soddisfatti contemporaneamente e che non esisteva un collegamento diretto tra loro. Operazioni di consegna già concluse tra le parti e conguaglio TP. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’adeguamento TP fosse da considerarsi fuori limite IVA.

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I principi delineati nella suddetta sentenza sono datati agosto 2021. 529 sono coerenti con le politiche adottate dall’Agenzia delle Entrate, anche se in quel caso si è deciso di applicare l’IVA alle rettifiche TP perché indubbiamente legate alle originarie operazioni di distribuzione. .

I fatti sono ben diversi e coinvolgono un gruppo attivo nel settore farmaceutico, dove l’azienda italiana si dedica allo sviluppo del principio attivo e l’azienda straniera alla produzione e distribuzione dei prodotti finali. Il prezzo del principio attivo è stato provvisoriamente stabilito dalla società italiana, che era in attesa del calcolo dell’utile realizzato in relazione alla vendita del prodotto finale. Una volta determinato il profitto, il prezzo del prodotto finale è stato accuratamente determinato e combinato con il principio attivo sviluppato.

Di conseguenza, i contribuenti hanno fornito all’Agenzia delle Entrate evidenza di un “legame diretto” tra l’adeguamento del prezzo dell’operazione e la fornitura originaria.

Obblighi di rendicontazione sui prezzi di trasferimento e DAC 6

Nel contesto di varie iniziative intraprese a livello dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per evitare l’evasione e l’evasione fiscale, il progetto Basic Erosion and Profit Transformation (BEPS) Action 12, “Regole di divulgazione obbligatoria“L’OCSE ha formulato raccomandazioni ai paesi in merito all’introduzione di obblighi di rendicontazione sulla pianificazione fiscale dell’occupazione. Nello stesso modo, Ordine del Consiglio UE 2018/822 Introdotto il report obbligatorio degli Occupy Boundary Tax Planning Arrangements datato 25 maggio 2018 (“DAC6”).

In Italia, implementato da DAC6 Ordinanza legale n. 100, del 30 luglio 2020. Provvedimento Ministeriale del 17 novembre 2020, Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 364425, e il Rotonda LetR. dell’Agenzia delle Entrate. 2, pubblicato il 2 febbraio 2021, ha fornito linee guida e chiarimenti sul sistema nazionale di rendicontazione.

In generale, gli accordi transfrontalieri all’interno di una delle identità fornite dal DAC6 Act, in conformità con l’Ordine DAC 6, richiedono obblighi di segnalazione da parte dei partecipanti (ovvero intermediari e/o contribuenti). Inoltre, nel caso di determinate identità (es. punzoni A, B, C ed E), è necessario ridurre le tasse in Italia o nel Paese UE di riferimento nell’accordo transfrontaliero, in altri casi (es. punzoni A, B e C con alcune eccezioni) per soddisfare il test del beneficio chiave È necessario.

L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esaminare l’applicazione della Legge DAC6 in relazione all’adeguamento TP operato dalla società italiana a favore di società non residenti, ed ha emesso apposito giudizio in materia, No. 78/e Datato 31 dicembre 2021.

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L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’adeguamento TP ai fini DAC 6 dovrebbe essere incluso negli accordi transfrontalieri se attuati a favore di paesi a tassazione zero/bassa o società basate su giurisdizioni ritenute non cooperative ai fini fiscali. Anche l’adeguamento del TP dovrebbe essere considerato rientrante nel segno distintivo C1 (b) (i) e (ii).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alla Circolare DAC6, conclude che i contratti tra imprese coinvolte in polizze TP sono giuridicamente vincolanti e, per definizione incrociata, rientrano nella nozione di “contratti” contenuta nella normativa DAC6 italiana. Disposizioni di confine.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere alla richiesta di pronuncia, si è soffermata anche sulla tempistica degli obblighi di segnalazione. In genere, la divulgazione dell’accordo transfrontaliero viene effettuata entro 30 giorni dalla data dell’operazione o programmata. Nel caso commentato nella sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’approvazione del bilancio dell’organismo di regolamentazione che effettua l’adeguamento TP debba essere individuata come data di inizio per il calcolo del termine di 30 giorni per la comunicazione.

Non è chiaro se l’approccio adottato dall’Agenzia delle Entrate possa essere condiviso, in quanto gli effettivi benefici fiscali che possono derivare dall’operazione devono essere conformi agli obblighi di segnalazione in assenza di trasparenza. In effetti, l’adeguamento TP è in realtà volto a rispettare le politiche TP ed evitare problemi fiscali che violano le politiche.

Risposta correlata

È ora chiaro che l’adeguamento del TP non dovrebbe avere solo implicazioni sull’imposta sul reddito delle società, ma dovrebbe anche essere analizzato sotto vari aspetti come i dazi doganali, l’IVA e le norme DAC6.

La mancanza di regole specifiche crea incertezza e cambiamenti potenzialmente negativi. Ai fini della prevenzione del rischio fiscale, può essere proposta all’Agenzia delle Entrate un’istanza disciplinare.

Tuttavia, al fine di riconoscere esplicitamente che l’incertezza della normativa non dovrebbe avere implicazioni finanziarie negative, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate emani linee guida ufficiali per fornire chiare indicazioni relative alla generalità dei contribuenti, riflettendo le decisioni dell’Esperto IVA UE Pannello. In relazione all’applicazione di sanzioni, interessi e rimborsi IVA ai contribuenti.

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Informazioni sull’autore

Giuliana Pollaco è una consulente senior e affiliata ad Annarita de Carne Bird & Bird Italia.

Gli autori possono essere contattati qui: giuliana.polacco@twobirds. com; annarita.decanne@twobirds.com

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